Ordinanza neve

Dagli uffici

In allegato  l'ordinanza per la disciplina delle operazioni di sgombero neve.

In particolare si ordina che in caso di avverse condizioni metereologiche determinanti fenomeni di formazione di neve superiore a cinque cm o ghiaccio:

  1. i proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a rimuovere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi delle proprietà e la neve rimossa non dovrà invadere la carreggiata o intralciare il transito veicolare
  2. durante e dopo la nevicata, i proprietari o conduttori degli immobili devono provvedere a sgomberare dalla neve il marciapiede o comunque, quando il marciapiede non sia presente, uno spazio di larghezza di almeno un metro e mezzo nella zona antistante gli immobili, per tutto il fronte degli edifici e delle recinzioni lungo le vie ed aree pubbliche
  3. in caso di possibili gelate i proprietari degli immobili o i conduttori, debbono preventivamente cospargere con sabbia, sale od altro materiale sui passaggi e sugli spazi pubblici quali marciapiedi e ingressi nella zona antistante gli immobili e recinzioni, limitando il disagio dei pedoni con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno problemi deambulatori;
  4. è vietato depositare su vie o piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi nei luoghi privati
  5. durante in periodo invernale e comunque quando vi è pericolo di gelo, è vietato far defluire acqua su ogni parte della strada (carreggiata, marciapiedi, piste ciclabili, piazzali …)
  6. le recinzioni e i cancelli a confine con strade pubbliche dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero, declinando sin da ora ogni responsabilità per eventuali danni
  7. i proprietari o conduttori degli immobili, sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai tetti o cornicioni, sempre garantendo modalità di intervento consone ai normali canoni di sicurezza sia prima che durante le operazioni, provvedendo alla spazzatura dei sottostanti tratti stradali
  8. i canali di gronda, i tubi di discesa e i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza
  9. è fatto obbligo ai proprietari o conduttori degli immobili lungo le pubbliche strade, di provvedere al taglio dei rami pericolanti di alberi insistenti sulla loro proprietà o che sporgono sulla pubblica via
  10. è fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di immobili di segnalare in modo visibile e tempestivo ogni pericolo con delimitazioni opportunamente disposte
  11. nelle strade con carreggiata stradale ridotta, è vietato parcheggiare i veicoli per consentire ai mezzi con lame e spargisale di transitare, mantenendo la carreggiata libera per almeno quattro metri di larghezza
  12. per ragioni di sicurezza potranno essere temporaneamente chiusi al pubblico i parchi cittadini, ogni altra area destinata a verde pubblico ovvero ogni area comunale ritenuta non idonea al transito pedonale e/o veicolare

e si invita:

  1. i Cittadini a limitare gli spostamenti alle esigenze strettamente necessarie, affinché i mezzi pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente
  2. ad evitare il transito nelle zone alberate ed in corrispondenza di cornicioni e gronde caricati da cospicui strati di neve, e comunque a prestare la massima attenzione e prudenza al fine di non incorrere in situazioni che possano determinare nocumento per l’incolumità personale ed altrui
Ultimo aggiornamento: 30/11/2022 11:19.55